Il dato costituisce un aggiornamento di quello contenuto nella tavola P2 approvata, poicha© contiene le modifiche apportate con la D.G.R. n. 33-6663 del 23 marzo 2018 e con la D.G.R. n. 31-7696 del 12 ottobre 2018. Il dato, areale, individua le sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna di: fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. n. 1775/1933. I corpi idrici di cui vengono perimetrate le fasce sono: fiume, un corso d'acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che pua² essere parzialmente sotterraneo; torrente, un corso d'acqua temporaneo o intermittente o effimero soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo (caratterizzato da notevoli variazioni di regime, con periodi in cui scorre gonfio e impetuoso ed altri in cui a¨ quasi completamente secco); corso d'acqua, un corpo idrico caratterizzato semplicemente dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di minore portata. Ai fini dell'applicazione della tutela si considerano tutti i corpi idrici iscritti negli elenchi del R.D. e tutti i fiumi e i torrenti, anche non iscritti in elenco, ma riconoscibili tramite toponimo nella cartografia ufficiale regionale. Il Ppr individua i corsi d'acqua nella loro totalita , indipendentemente dal singolo tratto oggetto di tutela indicato nel R.D., che verra specificato in fase di adeguamento.